Polizza assicurativa per gli agenti immobiliari: di cosa si tratta?
L’esercizio di un’attività professionale di mediazione, come quella degli agenti immobiliari, rappresenta un incarico non privo di rischi. Spesso si può incorrere in situazioni spiacevoli e prevenire resta la soluzione migliore da attuare. Esiste infatti una copertura assicurativa per gli agenti immobiliari, che garantisce in primis la professionalità dell’agente d’affari e la sua idoneità nell’esercizio della propria attività.
Ogni agente d’affari occupato in attività di mediazione che sia degno di essere chiamato agente immobiliare è infatti iscritto nel Registro delle Imprese, dopo aver opportunamente conseguito titoli professionali nel settore in cui si inserisce. Successivamente, è fondamentale che esso sia dotato di una polizza assicurativa che rappresenta una garanzia contro qualsiasi tipologia di danno che si possa verificare e di cui l’agente immobiliare debba rispondere.
Essa infatti tutela il professionista, tenendo l’assicurato e tutti i suoi dipendenti e collaboratori al sicuro da tutti i rischi in cui può incorrere nell’esercizio della propria attività professionale (motivo per cui è detta anche assicurazione all risks): sono compresi casi di richieste di risarcimento da parte di terzi per errori di vario genere dell’agente immobiliare, smarrimento di eventuali documentazioni o altre tipologie di negligenze più o meno gravi.
L’RC professionale agenti immobiliari, dunque, prima di essere un obbligo, costituisce una componente fortemente consigliata per lavorare in condizioni maggiormente stabili e sicure.
Legge di Bilancio 2018 e polizza assicurativa obbligatoria
Della polizza assicurativa se ne è cominciato a parlare nella legge n. 39 del 3 febbraio 1989, riguardo alla quale sono state fatte ulteriori precisazioni nell’articolo 8 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, indirizzando il tutto ai membri dell’ex ruolo degli agenti d’affari in mediazione.
A partire dal primo gennaio 2018 è entrato in vigore l’obbligo, sancito dalla Legge di Bilancio dello stesso anno, per gli agenti immobiliari di possedere una polizza assicurativa.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha infatti esplicato nella circolare n. 3705/C/2018, emessa il 23 maggio 2018, tutti i rischi e le sanzioni a cui potrebbero andare incontro coloro che ne risultino sprovvisti: qualora un agente immobiliare esercitasse la sua professione in assenza di una copertura assicurativa, la sanzione a lui arrogata sarebbe di una cifra compresa tra un minimo di 3.000 € e un massimo di 5.000 €.
Quali ripercussioni sono previste e a chi sono rivolte?
Occorre prestare molta attenzione a quest’obbligo che rappresenta una novità nel settore: prima dell’entrata in vigore della suddetta Legge di Bilancio 2018, tutti i mediatori immobiliari e quelli a titolo oneroso che esercitavano sprovvisti di polizza assicurativa, rischiavano unicamente ripercussioni come il semplice richiamo, la sospensione o la radiazione. Ad oggi, invece, è prevista una vera e propria sanzione amministrativa pecuniaria dall’importo anche parecchio elevato.
Importante è però precisare a chi è rivolto tale obbligo e per quali categorie è prevista la ripercussione economica in caso di negligenza.
Gli agenti d’affari in mediazione si dividono infatti (dal Decreto ministeriale del 21 dicembre 1990) in quattro categorie principali:
- agenti immobiliari;
- agenti con mandato a titolo oneroso;
- agenti merceologici;
- agenti in servizi vari.
L’obbligo sancito dal comma 993 dell’unico articolo all’interno di tale Legge di Bilancio, e che integra la precedente legge del 27 dicembre 2017 n. 205, riguarda unicamente le prime due categorie elencate e non prevede quindi sanzioni economiche per le ultime due tipologie di mediatori (in assenza di copertura assicurativa): sono comunque previste ripercussioni come la cancellazione dal Registro Imprese e la sospensione dell’attività mediatizia per tutte e quattro le categorie di agenti d’affari, trattandosi di un requisito fondamentale per l’esercizio della propria attività professionale.
Come si certifica l’idoneità della propria attività professionale di mediazione?
Per far sì che tale obbligo venga rispettato e che nessun agente immobiliare o di mediazione a titolo oneroso eserciti la propria attività professionale in assenza di una copertura assicurativa, la Camera di Commercio di Como (CCIAA) provvede ad effettuare operazioni di controllo periodiche mirate alla verifica del possesso di tutti i requisiti necessari per l’avviamento delle attività professionali di mediazione e, in caso contrario, è la stessa Camera di Commercio che dà il via alla procedura di revisione.
In generale, il Registro delle Imprese ha il dovere di operare le stesse procedure garantendo l’idoneità dello svolgimento delle varie attività di mediazione e di verificare la permanenza dei requisiti nel lungo periodo.
Tutti gli agenti immobiliari o i mediatori a titolo oneroso che volessero certificare l’idoneità dei propri requisiti e il possesso ora obbligatorio della polizza assicurativa, sono tenuti a presentare, entro i termini previsti, tutti i moduli e le copie richieste dei suddetti dati e delle informazioni riguardo la propria attività professionale: ricordiamo che la polizza assicurativa è quella a garanzia dei rischi professionali.
Qualora questa autocertificazione non fosse presentata e l’idoneità della propria attività, dunque, non testimoniata, verrà avviato il processo di cancellazione dal Registro delle Imprese e/o inibizione dell’attività di mediazione, con la conseguente sanzione pecuniaria ad oggi prevista della cifra di 3.000-5.000 €.