Dom. Set 8th, 2024

A chi richiedere il certificato di Dichiarazione di conformità e sicurezza impianti?

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Dichiarazione di conformità: evoluzione normativa

Le autorità hanno da sempre sentito l’esigenza di regolamentare il settore relativo alla sicurezza degli impianti. Infatti i difetti di produzione ed installazione degli impianti costituiscono ancora una delle principali cause di incidenti domestici.
In tal senso, il legislatore ha sentito la necessità di promulgare una normativa particolareggiata che descrive dettagliatamente tutti i passaggi necessari per ottenere la certificazione degli impianti di nuova installazione.
In merito all’argomento, informazioni utili e dettagliate sono riscontrabili su impianti.tech.

La dichiarazione di conformità (DICO) venne prevista per la prima volta con la legge 5 marzo 1990, n. 46 ed entrò in vigore il 13 marzo 1990.
L’originale testo normativo, tuttavia, non comprendeva l’allegato del modello ministeriale di dichiarazione di conformità (http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?idSezione=3257) che venne reso disponibile solo due anni dopo, tramite il DM 20 febbraio 1992.

L’introduzione della dichiarazione di conformità venne subito salutata come una grande innovazione sotto il profilo della sicurezza degli impianti, tuttavia, rimanevano esclusi dalla necessità di tale dichiarazione tutti gli impianti installati prima dell’entrata in vigore del D.M. 46/1990.

Per tali tipologie di impianti è attualmente possibile richiedere la cosiddetta dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto mediante un modulo denominato “dich-imp“.
È inoltre possibile dimostrare l’avvenuto adeguamento di questa tipologia di impianti mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale vengano indicati gli adeguamenti effettuati.

Il decreto ministeriale n. 37 del 27 marzo 2008 e l’attuale disciplina

La disciplina relativa alla certificazione degli impianti è stata oggetto di una successiva modifica, avvenuta con la pubblicazione in data 27 marzo 2008 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche contenute nel decreto del 19 maggio 2010.
Tali normative hanno svolto il ruolo fondamentale di estendere l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità per tutte le varietà impiantistiche indipendentemente dalla tipologia di edificio.

Altra novità introdotta dal decreto n. 37 del 2008 è la sanatoria relativa a tutti gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 46/1990.
L’art. 6, comma 3 dell’attuale formulazione prevede infatti che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Viene, infine, stabilito all’art. 7, comma 6 che, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto possa essere sostituito, per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti (ovvero, per gli impianti non richiedenti il progetto redatto da un libero professionista) da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore.

Attualmente la dichiarazione di conformità è obbligatoria per:

  • impianti elettrici;
  • impianti del gas;
  • impianti di climatizzazione e di riscaldamento;
  • impianti idraulici;
  • impianti radiotelevisivi;
  • impianti a protezione delle scariche elettriche che si verificano quando ci sono condizioni climatiche avverse;
  • impianti degli ascensori;
  • impianti antincendio.

È altresì previsto l’obbligo di certificare l’impianto ogni volta che si effettuano interventi di manutenzione o rifacimento, anche parziali.

A chi richiedere il certificato di dichiarazione di conformità e sicurezza impianti?

La redazione della dichiarazione di conformità spetta alla ditta che ha svolto il lavoro, che sarà tenuta a compilare un modello standard, nel quale devono essere inseriti:

  • i dati del proprietario dell’immobile;
  • i dati dell’impresa committente;
  • il tipo d’impianto realizzato;
  • i dati del tecnico responsabile della corretta esecuzione dell’impianto in corrispondenza alle normative vigenti;
  • i dati sull’ubicazione dell’impianto ed i materiali utilizzati per la sua realizzazione.

La dichiarazione di conformità deve inoltre contenere copia dell’iscrizione camerale della ditta incaricata all’esecuzione dei lavori, lo schema o il progetto dell’impianto realizzato ed una relazione tecnica contenente l’elenco dei materiali utilizzati.

Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti l’impresa installatrice è tenuta a depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ed il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Per ciò che attiene invece le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire (ovvero, a denuncia di inizio di attività), la certificazione deve essere depositata dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività.

In entrambi i casi sarà poi lo sportello Unico dell’edilizia che provvederà ad inoltrare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvederà ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni.
In questo modo si verificherà la veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione, per poi archiviarla.
La dichiarazione di conformità pertanto dovrà essere redatta in triplice copia, di cui:

  • una da rilasciare al proprietario dell’immobile;
  • una da consegnare allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune competente;
  • una che resta all’impresa che ha effettuato il lavoro.

Tutte le copie devono essere debitamente timbrate e firmate.

Sanzioni per il mancato rilascio della certificazione degli impianti

Il mancato rilascio della certificazione degli impianti comporta una sanzione amministrativa per la ditta inadempiente compresa tra mille e diecimila euro.
L’ammontare delle sanzioni sarà calcolata con riferimento all’entità ed alla complessità dell’impianto, nonché al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Le violazioni accertate a carico delle imprese installatrici saranno comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvederà all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
All’irrogazione delle sanzioni provvederanno le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

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