Mar. Ott 6th, 2026

Infortuni sul lavoro in Italia: cosa dicono i numeri e cosa cambia nei cantieri

I dati sugli infortuni sul lavoro circolano molto e vengono letti male quasi sempre. Un mese in calo diventa un’inversione di tendenza, un mese in salita diventa un’emergenza.

La serie storica dice altro: i numeri si muovono poco e si muovono lentamente, e la parte che interessa davvero a chi lavora in cantiere sta nel dettaglio delle modalità di accadimento, non nel totale.

Abbiamo messo in fila le rilevazioni più recenti dell’Inail, con l’anno di riferimento accanto a ogni cifra, perché confrontare dati provvisori e dati consolidati è il modo più rapido per costruire un ragionamento sbagliato.

La fotografia del 2025

Il quadro provvisorio dell’anno 2025, diffuso dall’Inail nel numero di febbraio 2026 del periodico Dati Inail, conta 597.710 denunce di infortunio, in aumento dell’1,4 per cento rispetto alle 589.571 del 2024.

Il dato comprende sia i lavoratori assicurati sia gli studenti, che dal 2023 rientrano nella tutela obbligatoria: 516.839 le denunce riferite ai lavoratori, 80.871 quelle riferite agli studenti.

Le denunce con esito mortale sono 1.093, tre in più rispetto alle 1.090 dell’anno precedente. Dentro questo totale la distinzione conta: i casi avvenuti in occasione di lavoro sono 792, in calo dello 0,6 per cento, mentre quelli in itinere, cioè nel percorso fra casa e luogo di lavoro, sono 293 e crescono del 4,6 per cento.

È una differenza che pesa sulle politiche di prevenzione, perché sull’infortunio stradale in itinere il datore di lavoro ha margini di intervento molto ridotti.

Le malattie professionali denunciate nel 2025 sono 98.463, con un aumento dell’11,3 per cento sulle 88.499 del 2024. Le patologie del sistema osteomuscolare da sole valgono 64.015 casi, il 75,4 per cento del totale. Fonte di tutte queste cifre: Inail, Dati Inail, febbraio 2026.

Una precisazione necessaria. Si tratta di denunce, non di infortuni riconosciuti.

Il numero definitivo, dopo l’istruttoria dei casi, è sempre inferiore, e per questo i dati provvisori vanno confrontati con altri dati provvisori dello stesso mese dell’anno prima, mai con i consolidati.

Quanto pesano le cadute dall’alto

Il totale annuo dice poco su cosa uccide le persone al lavoro.

Per quello serve un’altra fonte, il sistema Infor.MO, la banca dati di sorveglianza gestita dall’Inail insieme alle Regioni, che ricostruisce le cause di ogni singolo evento mortale attraverso il modello di analisi degli infortuni.

Il rapporto Inail Regioni pubblicato nel 2025 ha analizzato 2.379 infortuni mortali avvenuti fra il 2013 e il 2022. La modalità di accadimento più frequente è la caduta dall’alto o in profondità dell’infortunato, con il 30,8 per cento dei casi. Al secondo posto, molto staccata, la variazione nella marcia di un veicolo, al 19 per cento.

Quasi un terzo delle morti sul lavoro avviene perché qualcuno cade. Nelle costruzioni il fenomeno è ancora più concentrato: il settore conta 628 infortuni mortali nel periodo analizzato, pari al 26,4 per cento del totale, e al suo interno le cadute dall’alto arrivano al 58,3 per cento.

Fra gli agenti materiali coinvolti negli eventi di caduta in edilizia, le attrezzature per il lavoro in quota pesano per il 39,9 per cento e i tetti e le coperture per il 30,6 per cento.

L’agricoltura ha un profilo di rischio diverso. Con 712 casi mortali, il 29,9 per cento del totale, è il settore più colpito in valore assoluto, ma la modalità prevalente è il ribaltamento del mezzo, al 39,5 per cento; le cadute dall’alto si fermano al 13,8 per cento. Fonte: Inail, rapporto Infor.MO 2025.

Chi lavora sulle coperture industriali riconosce subito questi numeri. Le cadute non avvengono quasi mai dove il rischio è visibile, sul bordo del tetto o dal ponteggio esterno.

Avvengono attraverso i lucernari, sulle lastre in fibrocemento che cedono di schianto, durante gli spostamenti fra un punto di lavoro e l’altro, cioè nei momenti in cui il lavoratore si sgancia perché il sistema di protezione non copre l’intero percorso.

Cosa è cambiato negli obblighi

Sul piano normativo gli ultimi anni hanno visto due movimenti distinti, uno sulla qualificazione delle imprese e uno sui dispositivi.

Il primo è la patente a crediti. Dal 1 ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono possederla, in base all’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 riscritto dal decreto legge 19/2024 e attuato dal decreto ministeriale 132/2024.

La dotazione iniziale è di trenta crediti, che si perdono in caso di provvedimenti sanzionatori o di infortuni gravi con responsabilità accertata; sotto i quindici crediti l’impresa non può più operare in cantiere.

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha definito il perimetro applicativo nella circolare n. 4 del 2024, chiarendo fra l’altro che l’obbligo riguarda anche le imprese straniere e che restano fuori le forniture senza posa in opera e le prestazioni di natura intellettuale.

Il secondo movimento riguarda le sanzioni e i controlli. Il decreto legge 146/2021, convertito nella legge 215/2021, ha reintrodotto la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni, e fra queste rientrano espressamente la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e l’assenza di protezioni verso il vuoto.

Prima serviva una reiterazione delle violazioni. Oggi basta l’accertamento.

Va detto che l’impianto di fondo non è cambiato. L’articolo 111 del D.Lgs. 81/2008 impone da sempre la priorità delle misure di protezione collettiva su quelle individuali, e l’articolo 115 disciplina i sistemi di arresto caduta.

Il datore di lavoro deve prima chiedersi se può eliminare il rischio, poi se può proteggere tutti con parapetti o reti, e solo alla fine ricorrere ai dispositivi individuali.

Nella pratica dei cantieri l’ordine viene spesso invertito, e questa inversione è una delle cause ricorrenti che il sistema Infor.MO registra nelle sue analisi.

Il ruolo delle dotazioni di protezione

Quando si parla di dispositivi di protezione individuale il linguaggio comune fa confusione fra oggetti che hanno regimi giuridici molto diversi.

Un paio di guanti da giardinaggio e un’imbracatura anticaduta sono entrambi DPI, ma non hanno nulla in comune sul piano della certificazione, della formazione richiesta e dei controlli periodici.

Il regolamento europeo 2016/425 classifica i dispositivi in tre categorie in funzione della gravità del rischio.

La prima riguarda i rischi minimi, con danni lievi e reversibili, e il fabbricante può autocertificare la conformità.

La seconda copre i rischi intermedi e richiede l’esame UE del tipo da parte di un organismo notificato.

La terza riguarda i rischi che possono causare conseguenze gravissime o la morte, e qui rientrano tutti i sistemi anticaduta: imbracature, cordini con assorbitore di energia, dispositivi retrattili, connettori.

Per la terza categoria non basta l’esame del tipo, serve anche il controllo continuo sulla produzione, e il datore di lavoro ha l’obbligo di formazione e addestramento specifico prima di consegnare il dispositivo.

Chi vuole ricostruire nel dettaglio la ripartizione fra le categorie e i criteri di scelta può partire da questa spiegazione su cosa sono i DPI e su come cambiano gli obblighi passando da una categoria all’altra.

La differenza pratica si vede sui cantieri. Un’imbracatura di terza categoria richiede una verifica periodica almeno annuale da parte di persona competente, con registrazione dell’esito, e va messa fuori servizio dopo un arresto caduta anche se all’apparenza è intatta.

Il tessuto di un cordino con assorbitore lavorato una volta non torna alle prestazioni originarie.

Molte imprese lo ignorano e tengono in uso attrezzature che hanno già assorbito un’energia di

caduta.

 

C’è poi il problema del punto di ancoraggio, che è la parte del sistema più trascurata.

Un’imbracatura certificata agganciata a una tubazione o a un elemento strutturale non verificato non è un sistema anticaduta.

I dispositivi di ancoraggio sono disciplinati dalla UNI EN 795 e la loro installazione sugli edifici segue la UNI 11560, che stabilisce criteri di scelta, configurazione e controllo periodico.

La verifica dei sistemi installati va ripetuta con la cadenza indicata dal fabbricante, in ogni caso entro dodici mesi.

Cosa guardare nei prossimi dati

Il quadro definitivo del 2025 sarà pubblicato nella relazione annuale dell’Inail e correggerà al ribasso i numeri provvisori.

L’indicatore da seguire non è il totale delle denunce, che risente dell’andamento dell’occupazione e delle ore lavorate, ma il rapporto tra infortuni e occupati per settore, che l’Inail calcola nelle sue elaborazioni di dettaglio.

Sulle cadute dall’alto il dato che vale la pena osservare è un altro ancora, e arriverà con i prossimi aggiornamenti di Infor.MO: la quota di eventi mortali in cui il sistema di protezione era presente ma non utilizzato, rispetto a quelli in cui mancava del tutto.

Sono due problemi diversi e richiedono risposte diverse, una di dotazione e una di organizzazione del lavoro.

di Admin

Related Post

Open